di Guido Noselli (Outline).
Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
Le
nuove norme sui livelli sonori non consentono più "scappatoie" nella
regolazione dell'impianto. Coinvolti anche esercizi pubblici, cinema e teatri,
con la sola ingiusta esclusione degli spettacoli mobili.
La
novità dell'autocertificazione per i gestori, comoda ma rischiosa.
L'importanza
del Tecnico Competente.
La
responsabilità diretta del disc-jockey.
A distanza di un anno e mezzo dal
famigerato decreto sui livelli sonori nei locali di intrattenimento danzante e
pubblico spettacolo, DPCM 18 Settembre 1997, dopo il susseguirsi, per un lungo
periodo, di voci contraddittorie sulla sua modificazione, via via spentesi negli
ultimi mesi, a sorpresa, nella Gazzetta
Ufficiale n°153 di Venerdì 02/07/99 è pubblicato, con misterioso ritardo rispetto alla data di
approvazione, (16/04/99) il decreto in oggetto, che abrogando il precedente,
impone nuovi commenti e chiarificazioni, che cercherò di fornire mediante il
semplice meccanismo di domanda e risposta sui diversi aspetti del decreto.
Sono cambiati i limiti consentiti rispetto al decreto precedente?
Innanzi tutto
bisogna evidenziare che le disposizioni in riferimento ai limiti sonori sono più
restrittive. Diversamente che nel decreto abrogato, in questo, infatti, si fa
esplicito riferimento al rispetto dei limiti generali, fissati con DPCM 14
Novembre 1997, in materia di tutela dall'inquinamento acustico in ambiente
esterno ed abitativo.
Poi
limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o d'intrattenimento danzante, si
fissa in 95 LAcq e non LAeq
(non sembra un errore di stampa perché ripetuto piu volte in frasi diverse), a
far data dal 01/06/99, il limite massimo d'accumulo del livello sonoro riferito
al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico, corrispondente
alla media di vari LAeq rilevati
in "N"
punti del locale, includendo nel calcolo il fattore di correzione "c",
per tenere conto delle componenti impulsive, tonali e a bassa frequenza presenti
nel programma musicale.
Se
vale la mia lettura del parametro LAcq, che non ho trovato espresso così in nessuna
pubblicazione di mia conoscenza, e che ho quindi interpretato riferendomi a
quanto descritto nel DPCM 16 Marzo 98, che definisce Lc il livello di rumore corretto,
diversamente da come avveniva per il decreto precedente, già piuttosto
limitativo poichè prevedeva il calcolo di LAeq, nel punto di massimo livello sonoro, questo diverso modo
di calcolare LAcq
potrebbe rivelarsi addirittura, in molti casi, ancora più penalizzante, in
quanto il fattore di correzione, se, come probabile, sono presenti le tre
"componenti" descritte più sopra, può determinare l'aggiunta di ben 9
dBA alla media degli "N" LAeq misurati. In sostanza si potrebbe determinare la situazione
in cui il limite LAcq da rispettare sarà inferiore ai 95
dBA,
con ulteriore necessario contenimento del livello sonoro, a conferma delle
aumentate restrizioni di questo nuovo decreto.
Il
valore LAsmax
va contenuto nel limite massimo di 105 dBA per il primo anno a far data dal
01/06/1999, di 103
dBA per il secondo anno dal 01/06/2000 e di 102 dBA per il terzo anno successivo a
far data dal 01/06/2001.
Per
tutti gli altri pubblici esercizi, le date di decorrenza slittano di sei mesi in
avanti. Queste nuove e meglio precisate disposizioni quindi sono
obbiettivamente più restrittive delle precedenti. Fermi restando i 95
LAcq
si dovrà scendere a "regime" a 102 LAsmax, ma nel rispetto della massima
immissione nell'ambiente esterno e abitativo prevista dalle diverse tipologie di
"zonizzazione" stabilite dai piani regolatori. In altre parole
l'impianto d'amplificazione dovrà essere regolato, molto spesso e senza
"scappatoie", ad un livello ben più basso rispetto ai limiti massimi
fissati dal decreto, specialmente all'aperto, in modo da non superare,
innanzitutto, quelli previsti dal DPCM 14 Novembre 1997 citato.
Sono cambiati i soggetti giuridici che devono rispettare il nuovo
decreto ?
I soggetti cui
questo decreto si applica sono meglio definiti rispetto al precedente, anche se
viene introdotta una discriminazione che prima non c'era.
Il regolamento previsto nel decreto deve essere attuato in tutti i luoghi di
pubblico spettacolo o d'intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in
possesso della prescritta autorizzazione, e nei
pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici d'amplificazione e di
diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
Quindi c'è sostanzialmente un'estensione grandissima dei soggetti ai quali si
applica il regolamento; oltre a discoteche, balere, teatri, sale da concerto,
cinema, e ovunque si rappresenti spettacolo o si danzi con l'impiego di un
impianto elettroacustico, ci sono infatti anche bar, ristoranti, pub, caffè,
paninoteche, autogrill, e qualunque altro esercizio pubblico al chiuso o
all'aperto, dove ci sia un impianto d'amplificazione o diffusione sonora.
La discriminante,
ingiusta a mio parere, consiste nel fatto che il regolamento descritto nel decreto
e quindi le relative disposizioni, non si applicano
alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili
che
prevedono l'uso di macchine o impianti rumorosi, autorizzati, anche in deroga,
dall'autorità locale competente (Autorità Comunale / Sindaco). In
altre parole, coloro che girano per le piazze e gli stadi o in luoghi d'accesso
pubblico, facendo musica dal vivo o "discoteca mobile" non saranno
soggetti al regolamento del decreto, ma attraverso le norme generiche previste
dalla legge quadro 447/95, alla discrezionalità (necessariamente di parte)
dell'Autorità comunale, alla quale è demandata la
concessione dei permessi per le manifestazioni temporanee.
Esiste nel nuovo un contenuto effettivamente
innovativo rispetto al decreto abrogato ?
Viene
introdotto il "comodo" meccanismo dell'autocertificazione da parte del
gestore,
che dovrà redigere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n°15, corredata dalla relazione tecnica
sottoscritta dal Tecnico Competente, da conservare presso il locale ed esibire a
richiesta delle autorità di controllo. La dichiarazione sostitutiva prevede
l'autentica della firma, con osservanza delle norme di cui all'art.20 della
stessa legge. L'autocertificazione è certamente elemento di novità e sarà
molto utile, essendo l'unica incombenza, per tutti quei gestori di pubblici
esercizi, che a seguito di una prima misurazione effettuata dal Tecnico
Competente, potranno dichiarare, sulla base della sola relazione da questi
redatta secondo le norme previste dal decreto, che effettivamente il proprio
impianto d'amplificazione non è idoneo a superare i limiti consentiti.
Ma mi domando;
quanti saranno questi fortunati che potranno cavarsela così a buon mercato?
Ricordo
che un impianto Hi-Fi domestico di basso costo è già perfettamente in grado di
superare tali limiti, figuriamoci se non ci riesce un impianto professionale che
per definizione, deve essere in grado di esprimere alte potenze sonore senza
distorsione e senza rischi di rotture, in modo continuativo. La stragrande
maggioranza dei gestori, che certamente ha nel proprio locale un impianto
elettroacustico potenzialmente idoneo a superare i livelli massimi consentiti,
dovrà, quindi, attuare gli interventi indicati dal Tecnico Competente. Tra i
possibili, se si escludono quelli di costo elevato e non totalmente prevedibile,
come eventuali interventi strutturali e di fonoassorbimento e / o fonoisolamento,
rimane l'unico d'immediata realizzazione e di grande efficacia rispetto al costo
contenuto: l'installazione di un sistema automatico di controllo del livello
sonoro, che, anche a dispetto d'ogni eventuale manomissione, eviterà facilmente
il superamento dei limiti di legge.
L'autocertificazione
si rivelerà in ogni caso utile anche in tutti i casi in cui dovrà essere
accompagnata almeno dall'installazione di un sistema come appena descritto; ma
certamente diverrà anche molto vincolante, e quindi intrinsecamente a rischio
per coloro che, in buona o cattiva fede, dichiarino una situazione acustica non
in sintonia con eventuali riscontri effettuati dall'autorità di controllo.
Una
falsa autocertificazione infatti rientra nella sfera dell'illecito penale, con
tutto quello che ne consegue in riferimento alle responsabilità, sia del
gestore del pubblico esercizio che del conduttore dell'impianto elettroacustico.
Il Tecnico Competente, a sua volta, pena essere chiamato in causa dal gestore,
non potrà certo sbagliare impunemente o prestarsi a false
"autocertificazioni".
Sono cambiati dunque gli obblighi del gestore e la sua responsabilità ?
E' Cambiato il ruolo del Tecnico Competente ?
Un
altro cambiamento evidente riguarda l'abolizione dell'articolo che imponeva
espressamente l'obbligo di installazione del sistema automatico di monitoraggio
con controllo e stampa dei livelli sonori. Ogni decisione in merito
ora è demandata esclusivamente al Tecnico Competente in Acustica,
iscritto negli appositi elenchi regionali, il quale viene investito così di una
corresponsabilità ancora più grande di quella prevista, di fatto, nel decreto
precedente, in quanto dovrà, oltre al resto, decidere anche se e quale
"macchina" installare, perché il suo cliente possa rispettare i
limiti imposti dal decreto, con il minor rischio personale di prestarsi ad un
coinvolgimento, dai possibili risvolti penali, se qualcosa andasse di traverso.
Sparito quest'obbligo, spauracchio degli assoggettati al decreto, soprattutto
perché prevedeva la conservazione per tre mesi, a disposizione dell'autorità
di controllo, delle stampe dei valori SPL rilevati in tempo reale, in una sorta
di archivio storico dell'andamento acustico di tutte le serate, il gestore
dovrà farsi carico di tutta un'altra serie di adempimenti obbligatori,
descritti in ben tre complessi articoli della legge, il 4, il 5 e il 6, mirati
ad individuare con molteplici sessioni di misura e sopralluoghi del Tecnico
Competente in Acustica, gli interventi necessari perché non sia in alcun modo
possibile il superamento dei limiti prescritti, attraverso l'utilizzo di
strumenti e di apparecchiature, dotate di meccanismi che ne impediscano la
manomissione.
Il sistema automatico di
monitoraggio e di controllo del livello, il cui acquisto non è più
obbligatorio per decreto, è destinato comunque, così come era stato concepito
dal decreto precedente, a divenire il mezzo più utilizzato e installato dal
Tecnico Competente, che, essendo corresponsabile del suo corretto funzionamento,
sia dal punto di vista del non superamento dei limiti prescritti, sia rispetto
alla sua possibile manomissione, lo sceglierà con cura tra quelli più
affidabili e sicuri proprio per questi aspetti determinanti.
Cos'altro è cambiato ancora di importante rispetto al decreto abrogato?
Altro
aspetto non irrilevante prevede la responsabilità in solido della violazione degli
obblighi indicati dal regolamento anche per il conduttore materiale, non
subordinato, dell'impianto di amplificazione. In altre parole il "disc jockey" o
l'artista che effettueranno un servizio utilizzando l'impianto di
sonorizzazione occasionalmente e temporaneamente, al di fuori di un regime di
collaborazione coordinata e continuativa, risponderanno legalmente e solidalmente con il
gestore del locale di ogni eventuale violazione del decreto.
Questa novità, per certi aspetti positiva, proponendosi in qualche modo come
deterrente rispetto ad abusi e a comportamenti scorretti, limitatamente ai soli
"conduttori itineranti" di impianti elettroacustici, evidenzia, come
è intuibile, ancor più la necessità di disporre di un apparecchiatura
automatica di controllo, efficace e funzionale, per evitare che, ad ogni
variazione dell'artista o del conduttore della serata, occasionale o meno, debba
corrispondere una visita del Tecnico Competente in Acustica, che effettui ogni
volta nuove tarature, in sintonia con l'imprevedibile e sempre assolutamente
contrastante utilizzo dell'impianto di amplificazione che tra "artista ed
artista" si presenta, in ragione dei differenti generi musicali di volta in
volta da riprodurre.
Qual è l'autorità cui compete la sorveglianza dell'effettiva
applicazione della legge?
E' l'autorità comunale, il
sindaco, cui compete l'obbligo, pena il cadere nell'omissione di atti di
ufficio, sia di far controllare la veridicità della "dichiarazione
sostitutiva" del gestore, attraverso controlli in sito e verifiche della
documentazione tecnica rilasciata dal Tecnico Competente, compresa la taratura
del sistema di controllo del livello sonoro; sia la vigilanza sufficiente al
fine di garantire che i limiti fissati dal D.P.C.M. in oggetto siano rispettati,
somministrando in caso contrario le sanzioni previste, inclusa la sospensione o
la revoca della licenza .
Coloro che hanno rispettato il decreto abrogato, con l'installazione del sistema automatico di monitoraggio, controllo e stampa dei livelli
sonori, hanno buttato soldi inutilmente?
Assolutamente no !
Intanto se l'hanno fatto è segno che non avevano una
scelta in quel momento migliore.
Ora hanno un vantaggio rispetto a
quanti dovranno ottemperare agli obblighi del nuovo decreto:
sono già completamente operativi secondo i termini di legge e non
rischiano quindi da questo punto di vista sanzioni di nessun genere.
Non devono redigere nessuna
dichiarazione sostitutiva, in quanto la documentazione, comprovante l'acquisto e
la messa in funzione del sistema da parte del Tecnico Competente, è,
certamente, già acquisita agli atti da parte dell'Autorità Comunale, mentre a
loro mani ne resta la copia da presentare eventualmente all'autorità di
controllo.
Semplicemente: rispetto a questo nuovo decreto sono
già in regola.
Possono star certi inoltre che
avendo installando il sistema di monitoraggio hanno effettuato, nel loro
esercizio,
l'intervento risolutore al costo più basso, anche in prospettiva,
rispetto a tutti quelli ragionevolmente possibili e realmente efficaci.
Ora che
l'apparecchiatura di monitoraggio ecc. come prevista dal decreto abrogato non è
più obbligatoria, come si possono evitare scelte sbagliate senza
essere degli esperti?
IL nuovo decreto prevede che ogni scelta o soluzione
da attuare per il rispetto dei limiti, debba essere decisa dal Tecnico
Competente in Acustica iscritto negli elenchi regionali. Essendo
questi un professionista, dovrà assumere la responsabilità personale della
scelta del tipo di intervento o di apparecchiatura, la più adeguata al rispetto
dei limiti imposti, così come già deve accollarsi la responsabilità,
altrettanto pesante, della relazione tecnica, divenendo anche se indirettamente
e in buona fede corresponsabile, in caso di errore, in un'eventuale falsa
dichiarazione.
Questo porterà certamente da
parte del Tecnico alla scelta di apparecchiature cui affidare, da un lato il
compito di consentire il rispetto della legge nell'interesse del gestore,
dall'altro la propria personale tranquillità che il lavoro svolto, come Tecnico
Competente in Acustica, non si riveli un "boomerang" e in definitiva
una vera e propria "rogna".
Ora di fronte a
questi aspetti non certo irrilevanti, non sarà forse più tranquillizzante per
tutti i soggetti tirati in ballo dal decreto, orientare le scelte verso prodotti
con tutti i requisiti di idoneità a svolgere il compito loro assegnato e di
attestata conformità alle normative tecniche vigenti, come già era previsto
dal decreto abrogato?
Parafrasando un notissimo edonista
dello spettacolo: meditate gente, meditate!
A chi preferisce invece approfondire, segnalo documenti, libri e referenze interessanti.
Referenze.
1.
Architettura
dei suoni. Guido Noselli.
XII Congresso
SILB (1991).
2.
Orientamenti,
regole, responsabilità. Il suono in discoteca. Guido Noselli.
XIII Congresso
SILB (1992).
3.
Fonoisolare bene la discoteca conviene. Giorgio Campolongo.
BackStage, N° 50,
Luglio 1997.
4.
Offeso
il buon senso e limitato il diritto al divertimento. Guido Noselli.
Disco &
Dancing N° 97,
pag. 100, Dicembre 1997
5.
Discoteche fuorilegge ?! Giorgio Campolongo.
BackStage, N° 52,
Dicembre 1997.
6.
Legge incostituzionale e
completamente sbagliata. Guido Noselli.
Disco &
Dancing , N° 98, pag. 101, Gennaio
1998
7.
Più di prima peggio di prima.
Guido Noselli.
Sound & Lite
, N° 15, Gennaio 1999.
8.
Buona musica in discoteca
addio? Guido Noselli.
Disco &
Dancing , N° 109, pag. 88, Gennaio
1999
9.
Am I too loud ? AES Journal
Volume 25 N°3 page 126 March 1977
***
10.
Hearing Loss from Noise and Music. W. Dixon Ward. University of
Minnesota, Minneapolis, USA. AES Preprint 3159
91th Conv. October 1991. ***
11.
The Dynamics of Recorded Music Julia A. McManus, Chris Evans, UK e Peter
W. Mitchell, USA. AES Preprint 3701 95th
Conv. October 1993. ***
12.
Hearing Loss & Music. Ken Dibble, AES Preprint 3869 (P6.8) 96th
Conv. February 1994.***
Bibliografia.
·
Architectural
Acoustics - M.David Egan - McGraw-Hill Book Company
·
Acoustics -
Leo L. Beranek - American Institute of Physics
·
Sound
System Engineering -Don/Carolyn Davis- Howard W.Sams & Co
·
Acoustic
Design - Templeton/Saunders- Architectural Press London
·
Acoustic in
the Built Environment - Duncan Templeton- Butterworth Architecture London
·
Progettare
il silenzio - Marco Vigone - Hoepli- Milano
·
Audio
Dizionario - Umberto Nicolao / Guido Noselli. Editrice il Rostro Milano.
***
Queste referenze, che a loro volta ne citano molte altre, sono acquistabili
presso
Audio Engineering Society Pubblications New York Headquarters Tel. 001-212-661-8528 ,
oppure
informandosi presso la segreteria AES di Milano, sig Perretta Tel. 0338/
9108768.