"Un decreto più restrittivo"

di Guido Noselli (Outline).

 

OGGETTO - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 1999, n. 215.

 

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

 

Le nuove norme sui livelli sonori non consentono più "scappatoie" nella regolazione dell'impianto. Coinvolti anche esercizi pubblici, cinema e teatri, con la sola ingiusta esclusione degli spettacoli mobili.

La novità dell'autocertificazione per i gestori, comoda ma rischiosa.

L'importanza del Tecnico Competente.

La responsabilità diretta del disc-jockey.

 

A distanza di un anno e mezzo dal famigerato decreto sui livelli sonori nei locali di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, DPCM 18 Settembre 1997, dopo il susseguirsi, per un lungo periodo, di voci contraddittorie sulla sua modificazione, via via spentesi negli ultimi mesi, a sorpresa,  nella Gazzetta Ufficiale n°153 di Venerdì 02/07/99 è pubblicato, con misterioso ritardo rispetto alla data di approvazione, (16/04/99) il decreto in oggetto, che abrogando il precedente, impone nuovi commenti e chiarificazioni, che cercherò di fornire mediante il semplice meccanismo di domanda e risposta sui diversi aspetti del decreto.

 

Sono cambiati i limiti consentiti rispetto al decreto precedente?

 

Innanzi tutto bisogna evidenziare che le disposizioni in riferimento ai limiti sonori sono più restrittive. Diversamente che nel decreto abrogato, in questo, infatti, si fa esplicito riferimento al rispetto dei limiti generali, fissati con DPCM 14 Novembre 1997, in materia di tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo.

Poi limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o d'intrattenimento danzante, si fissa in 95 LAcq e non LAeq (non sembra un errore di stampa perché ripetuto piu volte in frasi diverse), a far data dal 01/06/99, il limite massimo d'accumulo del livello sonoro riferito al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico, corrispondente  alla media di vari LAeq  rilevati in "N" punti del locale, includendo nel calcolo il fattore di correzione "c", per tenere conto delle componenti impulsive, tonali e a bassa frequenza presenti nel programma musicale.

Se vale la mia lettura del parametro LAcq, che non ho trovato espresso così in nessuna pubblicazione di mia conoscenza, e che ho quindi interpretato riferendomi a quanto descritto nel DPCM 16 Marzo 98, che definisce Lc il livello di rumore corretto, diversamente da come avveniva per il decreto precedente, già piuttosto limitativo poichè prevedeva il calcolo di LAeq, nel punto di massimo livello sonoro, questo diverso modo di calcolare LAcq potrebbe rivelarsi addirittura, in molti casi, ancora più penalizzante, in quanto il fattore di correzione, se, come probabile, sono presenti le tre "componenti" descritte più sopra, può determinare l'aggiunta di ben 9 dBA alla media degli "N" LAeq misurati. In sostanza si potrebbe determinare la situazione in cui il limite LAcq da rispettare sarà inferiore ai 95 dBA, con ulteriore necessario contenimento del livello sonoro, a conferma delle aumentate restrizioni di questo nuovo decreto.

Il valore LAsmax va contenuto nel limite massimo di 105 dBA per il primo anno a far data dal 01/06/1999, di 103 dBA per il secondo anno dal 01/06/2000 e di 102 dBA per il terzo anno successivo a far data dal 01/06/2001.

Per tutti gli altri pubblici esercizi, le date di decorrenza slittano di sei mesi in avanti. Queste nuove e meglio precisate disposizioni quindi sono obbiettivamente più restrittive delle precedenti. Fermi restando i 95 LAcq si dovrà scendere a "regime" a 102 LAsmax, ma nel rispetto della massima immissione nell'ambiente esterno e abitativo prevista dalle diverse tipologie di "zonizzazione" stabilite dai piani regolatori. In altre parole l'impianto d'amplificazione dovrà essere regolato, molto spesso e senza "scappatoie", ad un livello ben più basso rispetto ai limiti massimi fissati dal decreto, specialmente all'aperto, in modo da non superare, innanzitutto, quelli previsti dal DPCM 14 Novembre 1997 citato.

 

Sono cambiati i soggetti giuridici che devono rispettare il nuovo decreto ?

 

I soggetti cui questo decreto si applica sono meglio definiti rispetto al precedente, anche se viene introdotta una discriminazione che prima non c'era. Il regolamento previsto nel decreto deve essere attuato in tutti i luoghi di pubblico spettacolo o d'intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, e nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici d'amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto. Quindi c'è sostanzialmente un'estensione grandissima dei soggetti ai quali si applica il regolamento; oltre a discoteche, balere, teatri, sale da concerto, cinema, e ovunque si rappresenti spettacolo o si danzi con l'impiego di un impianto elettroacustico, ci sono infatti anche bar, ristoranti, pub, caffè, paninoteche, autogrill, e qualunque altro esercizio pubblico al chiuso o all'aperto, dove ci sia un impianto d'amplificazione o diffusione sonora.

La discriminante, ingiusta a mio parere, consiste nel fatto che il regolamento descritto nel decreto e quindi le relative disposizioni, non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o impianti rumorosi, autorizzati, anche in deroga, dall'autorità locale competente (Autorità Comunale / Sindaco). In altre parole, coloro che girano per le piazze e gli stadi o in luoghi d'accesso pubblico, facendo musica dal vivo o "discoteca mobile" non saranno soggetti al regolamento del decreto, ma attraverso le norme generiche previste dalla legge quadro 447/95, alla discrezionalità (necessariamente di parte) dell'Autorità comunale, alla quale è demandata la concessione dei permessi per le manifestazioni temporanee.

 

Esiste nel nuovo un contenuto effettivamente innovativo rispetto al decreto abrogato ?

 

Viene introdotto il "comodo" meccanismo dell'autocertificazione da parte del gestore, che dovrà redigere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n°15, corredata dalla relazione tecnica sottoscritta dal Tecnico Competente, da conservare presso il locale ed esibire a richiesta delle autorità di controllo. La dichiarazione sostitutiva prevede l'autentica della firma, con osservanza delle norme di cui all'art.20 della stessa legge. L'autocertificazione è certamente elemento di novità e sarà molto utile, essendo l'unica incombenza, per tutti quei gestori di pubblici esercizi, che a seguito di una prima misurazione effettuata dal Tecnico Competente, potranno dichiarare, sulla base della sola relazione da questi redatta secondo le norme previste dal decreto, che effettivamente il proprio impianto d'amplificazione non è idoneo a superare i limiti consentiti.

Ma mi domando; quanti saranno questi fortunati che potranno cavarsela così a buon mercato?

Ricordo che un impianto Hi-Fi domestico di basso costo è già perfettamente in grado di superare tali limiti, figuriamoci se non ci riesce un impianto professionale che per definizione, deve essere in grado di esprimere alte potenze sonore senza distorsione e senza rischi di rotture, in modo continuativo. La stragrande maggioranza dei gestori, che certamente ha nel proprio locale un impianto elettroacustico potenzialmente idoneo a superare i livelli massimi consentiti, dovrà, quindi, attuare gli interventi indicati dal Tecnico Competente. Tra i possibili, se si escludono quelli di costo elevato e non totalmente prevedibile, come eventuali interventi strutturali e di fonoassorbimento e / o fonoisolamento, rimane l'unico d'immediata realizzazione e di grande efficacia rispetto al costo contenuto: l'installazione di un sistema automatico di controllo del livello sonoro, che, anche a dispetto d'ogni eventuale manomissione, eviterà facilmente il superamento dei limiti di legge.

L'autocertificazione si rivelerà in ogni caso utile anche in tutti i casi in cui dovrà essere accompagnata almeno dall'installazione di un sistema come appena descritto; ma certamente diverrà anche molto vincolante, e quindi intrinsecamente a rischio per coloro che, in buona o cattiva fede, dichiarino una situazione acustica non in sintonia con eventuali riscontri effettuati dall'autorità di controllo.

 Una falsa autocertificazione infatti rientra nella sfera dell'illecito penale, con tutto quello che ne consegue in riferimento alle responsabilità, sia del gestore del pubblico esercizio che del conduttore dell'impianto elettroacustico. Il Tecnico Competente, a sua volta, pena essere chiamato in causa dal gestore, non potrà certo sbagliare impunemente o prestarsi a false "autocertificazioni".

 

Sono cambiati dunque gli obblighi del gestore e la sua responsabilità ?

E' Cambiato il ruolo del Tecnico Competente ?

 

Un altro cambiamento evidente riguarda l'abolizione dell'articolo che imponeva espressamente l'obbligo di installazione del sistema automatico di monitoraggio con controllo e stampa dei livelli sonori. Ogni decisione in merito ora è demandata esclusivamente al Tecnico Competente in Acustica, iscritto negli appositi elenchi regionali, il quale viene investito così di una corresponsabilità ancora più grande di quella prevista, di fatto, nel decreto precedente, in quanto dovrà, oltre al resto, decidere anche se e quale "macchina" installare, perché il suo cliente possa rispettare i limiti imposti dal decreto, con il minor rischio personale di prestarsi ad un coinvolgimento, dai possibili risvolti penali, se qualcosa andasse di traverso. Sparito quest'obbligo, spauracchio degli assoggettati al decreto, soprattutto perché prevedeva la conservazione per tre mesi, a disposizione dell'autorità di controllo, delle stampe dei valori SPL rilevati in tempo reale, in una sorta di archivio storico dell'andamento acustico di tutte le serate, il gestore dovrà farsi carico di tutta un'altra serie di adempimenti obbligatori, descritti in ben tre complessi articoli della legge, il 4, il 5 e il 6, mirati ad individuare con molteplici sessioni di misura e sopralluoghi del Tecnico Competente in Acustica, gli interventi necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, attraverso l'utilizzo di strumenti e di apparecchiature, dotate di meccanismi che ne impediscano la manomissione.

Il sistema automatico di monitoraggio e di controllo del livello, il cui acquisto non è più obbligatorio per decreto, è destinato comunque, così come era stato concepito dal decreto precedente, a divenire il mezzo più utilizzato e installato dal Tecnico Competente, che, essendo corresponsabile del suo corretto funzionamento, sia dal punto di vista del non superamento dei limiti prescritti, sia rispetto alla sua possibile manomissione, lo sceglierà con cura tra quelli più affidabili e sicuri proprio per questi aspetti determinanti.

 

Cos'altro è cambiato ancora di importante rispetto al decreto abrogato?

 

Altro aspetto non irrilevante prevede la responsabilità in solido della violazione degli obblighi indicati dal regolamento anche per il conduttore materiale, non subordinato, dell'impianto di amplificazione. In altre parole il "disc jockey" o l'artista che effettueranno un servizio utilizzando l'impianto di sonorizzazione occasionalmente e temporaneamente, al di fuori di un regime di collaborazione coordinata e continuativa, risponderanno legalmente e solidalmente con il gestore del locale di ogni eventuale violazione del decreto. Questa novità, per certi aspetti positiva, proponendosi in qualche modo come deterrente rispetto ad abusi e a comportamenti scorretti, limitatamente ai soli "conduttori itineranti" di impianti elettroacustici, evidenzia, come è intuibile, ancor più la necessità di disporre di un apparecchiatura automatica di controllo, efficace e funzionale, per evitare che, ad ogni variazione dell'artista o del conduttore della serata, occasionale o meno, debba corrispondere una visita del Tecnico Competente in Acustica, che effettui ogni volta nuove tarature, in sintonia con l'imprevedibile e sempre assolutamente contrastante utilizzo dell'impianto di amplificazione che tra "artista ed artista" si presenta, in ragione dei differenti generi musicali di volta in volta da riprodurre.

 

Qual è l'autorità cui compete la sorveglianza dell'effettiva applicazione della legge?

 

E' l'autorità comunale, il sindaco, cui compete l'obbligo, pena il cadere nell'omissione di atti di ufficio, sia di far controllare la veridicità della "dichiarazione sostitutiva" del gestore, attraverso controlli in sito e verifiche della documentazione tecnica rilasciata dal Tecnico Competente, compresa la taratura del sistema di controllo del livello sonoro; sia la vigilanza sufficiente al fine di garantire che i limiti fissati dal D.P.C.M. in oggetto siano rispettati, somministrando in caso contrario le sanzioni previste, inclusa la sospensione o la revoca della licenza .

 

Coloro che hanno rispettato il decreto abrogato, con l'installazione del sistema automatico di monitoraggio, controllo e stampa dei livelli sonori, hanno buttato soldi inutilmente?

 

Assolutamente no !

Intanto se l'hanno fatto è segno che non avevano una scelta in quel momento migliore.

Ora hanno un vantaggio rispetto a quanti dovranno ottemperare agli obblighi del nuovo decreto:

sono già completamente operativi secondo i termini di legge e non rischiano quindi da questo punto di vista sanzioni di nessun genere.

Non devono redigere nessuna dichiarazione sostitutiva, in quanto la documentazione, comprovante l'acquisto e la messa in funzione del sistema da parte del Tecnico Competente, è, certamente, già acquisita agli atti da parte dell'Autorità Comunale, mentre a loro mani ne resta la copia da presentare eventualmente all'autorità di controllo.

Semplicemente: rispetto a questo nuovo decreto sono già in regola.

Possono star certi inoltre che avendo installando il sistema di monitoraggio hanno effettuato, nel loro esercizio, l'intervento risolutore al costo più basso, anche in prospettiva, rispetto a tutti quelli ragionevolmente possibili e realmente efficaci.

 

Ora che l'apparecchiatura di monitoraggio ecc. come prevista dal decreto abrogato non è più obbligatoria, come si possono evitare scelte sbagliate senza essere degli esperti?

 

IL nuovo decreto prevede che ogni scelta o soluzione da attuare per il rispetto dei limiti, debba essere decisa dal Tecnico Competente in Acustica iscritto negli elenchi regionali. Essendo questi un professionista, dovrà assumere la responsabilità personale della scelta del tipo di intervento o di apparecchiatura, la più adeguata al rispetto dei limiti imposti, così come già deve accollarsi la responsabilità, altrettanto pesante, della relazione tecnica, divenendo anche se indirettamente e in buona fede corresponsabile, in caso di errore, in un'eventuale falsa dichiarazione.

Questo porterà certamente da parte del Tecnico alla scelta di apparecchiature cui affidare, da un lato il compito di consentire il rispetto della legge nell'interesse del gestore, dall'altro la propria personale tranquillità che il lavoro svolto, come Tecnico Competente in Acustica, non si riveli un "boomerang" e in definitiva una vera e propria "rogna".

 

Ora di fronte a questi aspetti non certo irrilevanti, non sarà forse più tranquillizzante per tutti i soggetti tirati in ballo dal decreto, orientare le scelte verso prodotti con tutti i requisiti di idoneità a svolgere il compito loro assegnato e di attestata conformità alle normative tecniche vigenti, come già era previsto dal decreto abrogato?

 

 

Parafrasando un notissimo edonista dello spettacolo: meditate gente, meditate!

 

A chi preferisce invece approfondire, segnalo documenti, libri e  referenze interessanti.

 

Referenze.  

1.       Architettura dei suoni.  Guido Noselli.

XII Congresso SILB (1991).  

2.       Orientamenti, regole, responsabilità. Il suono in discoteca. Guido Noselli.

XIII Congresso SILB (1992).  

3.       Fonoisolare bene la discoteca conviene. Giorgio Campolongo.

BackStage, N° 50, Luglio 1997.  

4.       Offeso il buon senso e limitato il diritto al divertimento. Guido Noselli.

Disco & Dancing  N° 97,  pag. 100, Dicembre 1997  

5.       Discoteche fuorilegge ?! Giorgio Campolongo.

BackStage, N° 52, Dicembre 1997. 

6.       Legge incostituzionale e completamente sbagliata. Guido Noselli.

Disco & Dancing , N° 98,  pag. 101, Gennaio 1998 

7.       Più di prima peggio di prima. Guido Noselli.

Sound & Lite , N° 15, Gennaio 1999.  

8.       Buona musica in discoteca addio? Guido Noselli.

Disco & Dancing , N° 109,  pag. 88, Gennaio 1999

 

9.       Am I too loud ? AES  Journal Volume 25  N°3 page 126 March 1977 ***

 

10.   Hearing Loss from Noise and Music. W. Dixon Ward. University of Minnesota, Minneapolis, USA. AES Preprint 3159  91th Conv. October 1991. ***

 

11.   The Dynamics of Recorded Music Julia A. McManus, Chris Evans, UK e Peter W. Mitchell, USA. AES Preprint 3701  95th Conv. October 1993. ***

 

12.   Hearing Loss & Music. Ken Dibble, AES Preprint 3869 (P6.8) 96th Conv. February 1994.***

 

Bibliografia.

·         Architectural Acoustics - M.David Egan - McGraw-Hill Book Company

·         Acoustics - Leo L. Beranek - American Institute of Physics

·         Sound System Engineering -Don/Carolyn Davis- Howard W.Sams & Co

·         Acoustic Design - Templeton/Saunders- Architectural Press London  

·         Acoustic in the Built Environment - Duncan Templeton- Butterworth Architecture London

·         Progettare il silenzio - Marco Vigone - Hoepli- Milano

·         Audio Dizionario - Umberto Nicolao / Guido Noselli. Editrice il Rostro Milano.

 

*** Queste referenze, che a loro volta ne citano molte altre, sono acquistabili presso

Audio Engineering Society  Pubblications New York Headquarters Tel. 001-212-661-8528 ,

oppure informandosi presso la segreteria AES di Milano, sig Perretta Tel. 0338/ 9108768.