ACUSTICA, PSICOACUSTICA,
TECNOLOGIE AUDIO e DINTORNI

di Guido Noselli  - posta elettronica guidonoselli@outline.it)

 

Articolo apparso su "Sound & Lite" n° 4 /98

 

Avrei voluto continuare con l'argomento del numero scorso, ma la notizia che sta per essere varato un nuovo decreto sui livelli massimi ammissibili per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento danzante (forse quando queste pagine saranno in circolazione il nuovo decreto sarà già operante), sostitutivo di quello attualmente in vigore dal 18 Settembre del 1997, m'induce a fare il punto su questo importante evento che, loro malgrado, condizionerà il futuro di tutti gli operatori dello spettacolo.

Preciso subito che, pur non conoscendo nei dettagli il contenuto di questo nuovo decreto, ho appreso da fonti bene informate che sarà in larga misura improntato al contenuto di una bozza, circolata alla fine dell’estate, di cui posseggo una copia.

Molti sono a conoscenza del mio completo disaccordo con questo decreto, per questioni di principio da un lato, esso, infatti, limita la libertà individuale senza una motivazione convincente, ma dall'altro anche e soprattutto per ragioni prettamente tecniche.

"Più di prima peggio di prima"

E’ il primo commento a caldo che mi viene leggendo la bozza citata, sulla quale si dice ci sia l’approvazione delle categorie interessate.

Dopo le decine di convegni e tavole rotonde, incontri e scontri, articoli e commenti sui media a seguito del primo famigerato decreto della Presidenza del Consiglio del 18 settembre 1997, riguardante la "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" all'interno dei luoghi d'intrattenimento danzante, dopo che tanta discussione aveva portato il legislatore a rinviarne parzialmente l'applicazione e a rivederne il contenuto, sembra giungere il tanto atteso provvedimento, che dovrebbe definitivamente sollevare le categorie interessate da ogni incertezza in materia e allo stesso tempo ridare alle norme in esso contenute quelle basi d'equità e d'equilibrio che ne condizionano l'accoglienza da parte di coloro ai quali il decreto in qualche misura ne limiti la libertà.

Niente di tutto questo purtroppo!

Dalla bozza a mie mani, infatti, emergono addirittura molti elementi di segno opposto.

 

Il primo riguarda i limiti massimi imposti, che una volta trascorso il regime transitorio, per sei mesi 105 LAsmax e 95 LAeq, per altri dodici mesi 103 LAsmax e 95 LAeq, nei successivi ventiquattro mesi dovranno ridursi a 102 LAsmax e 95 LAeq, quindi a valori più penalizzanti rispetto la prima stesura nei confronti dei fruitori e di conseguenza dei gestori.

 

Il secondo elemento, fatto nuovo assai grave, introduce una discriminante tra i soggetti giuridici obbligati da questo decreto.

Esso non si applica, infatti, alle "manifestazioni temporanee e/o mobili che prevedano l'utilizzo di macchine e/o impianti rumorosi che sono autorizzate con le modalità previste (dall'art.4 lettera g. e dall'art. 6 lettera h.) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ".

In altre parole, coloro che girano per le piazze o in luoghi d'accesso pubblico facendo musica dal vivo o "discoteca mobile" non saranno soggetti al decreto, ma alle modalità appunto previste dalla 447 che per di più sono viziate da un'ulteriore aggravante: la discrezionalità degli organi comunali nella concessione dei permessi alle manifestazioni temporanee.

Scopriremo così che, in alcune delle tante "feste" o manifestazioni italiane, non potremo "per legge" diventare sordi nemmeno con i 110 dBA che un qualunque gruppo rock è in grado di emettere, spesso con gran distorsione, attraverso un normale impianto audio.

Al contrario non avremo modo invece di scoprire se si possa diventare sordi partecipando ad altre "feste", meno "gradite", dove, anzichè il solito arrabbiato gruppo rock, ascolteremmo magari le performances musicali di una classica fanfara, di una jazz band con numerosi elementi o di un melodico cantautore, poiché gli amministratori locali faranno di tutto per "salvaguardare le nostre orecchie" non autorizzando tali performances.

In altre parole la presunta integrità del nostro udito, fine dichiarato dai politici a motivo dell'introduzione del decreto, o il piacere di ascoltare buona musica, dipenderà dai "gusti musicali" del sindaco o dell'assessore competente e molto spesso dalle "corde" che gli organizzatori di spettacoli sapranno pizzicare.

 

Il terzo elemento che emerge, a dispetto d'ogni richiesta della categoria e a dispetto di quanto appare da una lettura frettolosa e superficiale delle norme descritte nell'allegato, consiste nella notevole complicazione delle procedure attuative cui è obbligato il gestore rispetto a quelle, a mio parere pesanti ma almeno abbastanza chiare nelle loro formulazione, già contenute nel decreto precedente del Settembre 97.

Si è introdotta in primo luogo un'autocertificazione da parte del gestore, basata su misurazioni preventive effettuate dal tecnico competente in assenza di pubblico, che dovrebbero verificare la potenzialità dell'impianto d'amplificazione sonora a superare il limite LAeq fissato dal decreto.

Questa misura preventiva, cioè verificare la potenzialità a produrre un certo livello LAeq di un sistema d'amplificazione è semplicemente inutile e senza significato.

Chiunque può facilmente appurare che potenzialmente un qualsiasi impianto audio, anche domestico, è in grado di produrre livelli sonori che superano i 95 LAeq fissati dal decreto: figuriamoci se non ci riesce un impianto audio professionale che, per definizione, deve essere in grado di esprimere alte potenze sonore senza distorsione e senza rischio di rotture, in modo continuativo.

Non contento della verifica di un dato di fatto aprioristico come quello appena descritto, il legislatore prevede un'ulteriore verifica, a locale funzionante nelle condizioni d'esercizio più ricorrenti con presenza di pubblico, finalizzata, attraverso una metodologia d'attuazione minuziosamente descritta ma comunque opinabile, a misurare, ove vi fosse, il superamento dei limiti LAsmax e LAeq fissati.

In caso di non superamento si potrà redigere un'autocertificazione corredata dalla relazione del tecnico competente.

In caso affermativo, superamento anche di uno solo dei limiti, sarà obbligo del gestore del locale di realizzare tutti gli interventi idonei a conseguire il rispetto del limite; quindi l'installazione di un limitatore di segnale e/o l'attuazione d'interventi di fonoisolamento e/o fonoassorbimento.

Dopodichè dovrà seguire un collaudo, nelle più ricorrenti condizioni d’esercizio, degli interventi effettuati, corredato sempre dalla relazione del tecnico competente.

In sostanza quindi saranno necessari ben tre livelli successivi di verifica e misurazioni da parte del tecnico competente, con l'eventuale intervento correttivo o l'installazione di un limitatore, perchè il gestore possa redigere un'autocertificazione che abbia un minimo di riscontro, non ancora nei fatti, con tutto quello che ne consegue, ma almeno nelle relazioni del tecnico competente.

Costi elevati quindi a carico del gestore e rischio in ogni caso di sanzioni, anche penali, visto il valore di falsa dichiarazione che potrebbe assumere l'autocertificazione, nel caso, non peregrino, che il tecnico competente non abbia fatto bene il suo lavoro.

Fin qui qualcuno potrebbe credere che praticare, questa sorta di "autocertificazione a rischio" pur con i costi certamente elevati per consulenze tecniche, per il limitatore e per gli interventi strutturali necessari, risolverebbe i problemi connessi con il rispetto dei limiti fissati dal decreto e garantirebbe una maggiore libertà e tolleranza rispetto ai limiti stessi, perché accettata come una sorta di legittimazione, da parte dell'autorità di controllo, anche in funzione della documentazione tecnica di cui è corredata.

Eh no !! Niente di più ingannevole !!

La legge ribadisce, infatti, che in nessun caso è possibile superare i limiti massimi fissati.

Obbliga anzi ad installare, nel caso di superamento di LAsmax, il valore che determina il massimo livello sonoro in pista, quello quindi importante ai fini del livello sonoro utile per il ballo, il sistema di monitoraggio che consenta di effettuare il contenimento attraverso il limitatore automatico (fonometro con stampante e limitatore), esattamente com'era già previsto dal precedente decreto, e ad ottemperare a tutte le modalità di calibrazione periodica, certificazione di conformità già note con tutti gli oneri e i costi che ne derivano.

Per le discoteche e la stragrande maggioranza dei locali da spettacolo e d'intrattenimento danzante in genere, nulla quindi è migliorato in relazione al decreto precedente, salvo la possibilità di "barare autocertificandosi" rispetto ai limiti imposti, complice o no il tecnico competente, nella pericolosa illusione del presunto valore, in una qualche misura legittimante, dell'autocertificazione stessa.

A mio parere il contenuto del decreto del 18 settembre 1997 è ben più garante dei diritti del gestore rispetto a quanto contenuto in quest’ultimo come appare nelle previsioni derivate dalla bozza appena commentata.

E’ vero che esso non prevede alcuna possibilità di "comoda autocertificazione", è vero che prevede sempre l’installazione di un sistema di monitoraggio con stampa dei dati rilevati da tenere a disposizione dell’autorità di controllo competente di tre mesi in tre mesi, ma è altrettanto vero che tutto questo rappresenta, a mio parere, un male minore rispetto ad un'"autocertificazione a rischio", sempre contestabile, anche penalmente, da parte dell’autorità di controllo.

In realtà, poiché il presupposto è, e deve essere, quello di rispettare i limiti massimi imposti dalla legge, giusti o sbagliati che siano, è molto meglio avere una documentazione chiara e continua dei livelli tenuti, così come il sistema di monitoraggio, richiesto dal primo decreto, prevede, con il vantaggio, almeno questo tra tante "rogne", di non far ricadere sulle spalle del gestore l’onere della prova in caso di contestazione da parte dell’autorità di controllo. (In altre parole se si devono rispettare i limiti massimi previsti dalla legge appare evidente che è molto meglio tutelarsi avendone le prove). Nella bozza più recente tutto questo appare stravolto, lasciando malignamente pensare che forse si vuole lasciare al gestore anche quest'onere, modificando in peggio anche questo aspetto di tutela dei suoi diritti, mentre non si fa nulla per cambiare la sostanza, i limiti massimi consentiti, che appaiono ancora più ingiusti e tecnicamente non pertinenti.

Aggiungo inoltre che installare direttamente senza tante incertezze, un sistema di monitoraggio con stampa, anziché procedere per molteplici tentativi, come quest’ultima bozza indica necessario, sarebbe senz’altro più conveniente dal punto di vista dei tempi e quindi alla fine dei costi necessari per ottemperare agli obblighi della legge.

Tutto questo, credo renda chiaro il significato del titolo che ho voluto dare a queste pagine.

Fin qui gli aspetti legali, ma concedetemi, un imprecazione .. virtuale: "..ca ..na" com'è possibile che ancora una volta, come traspare chiaramente dalla bozza in questione, così come traspariva dal decreto attualmente in vigore, si sia affidata la parte tecnica, e quindi la sostanza, come limiti ammessi e modalità di verifica, ad esperti di fenomeni acustici connessi al rumore industriale o del traffico o in ogni caso di tutti quei rumori inquinanti che nulla hanno a che spartire con la musica ?

Io non voglio offendere nessuno, tantomeno dei tecnici che operano in un campo tanto difficile come la bonifica del rumore industriale e delle attività lavorative in genere; ma devo dire, senza peli sulla lingua, che gli stessi tecnici, "prima di dare i numeri", per usare un'espressione colorita, dovrebbero ripassare con umiltà le nozioni specificatamente riguardanti quel settore, che attraverso i loro "numeri" si trovano a regolamentare, decidendone in larga misura le sorti.

Non intendo certamente dare lezioni d'acustica o acustica musicale a nessuno, per questo ci sono centinaia di volumi scritti sull'argomento, su alcuni dei quali anch'io umilmente mi sono da autodidatta formato, ma non riesco a digerire che si possa fare una legge, con intenti magari socialmente giustificabili ed apprezzabili, poggiata però su presupposti errati, il più importante dei quali consiste nel non riconoscere differenze oggettive, dal punto di vista qualitativo, tra un rumore industriale ad esempio ed un brano musicale.

Cercherò di spiegare in modo comprensibile questa mia affermazione.

Tralasciando per ora di dissertare sul livello LAeq consentito dal decreto che è basso in assoluto per la musica, come ho già dimostrato con calcoli e tabelle in saggi precedenti, ai quali rimando il lettore interessato, io trovo tecnicamente scorretto ed incongruente rispetto al segnale musicale, il valore differenziale tra LAeq e LAsmax.

Tutti sanno che per riprodurre un brano musicale senza distorsione o alterazioni di sorta, un ottimo impianto d'amplificazione deve possedere la capacità di esprimere 20 dB di potenza impulsiva (Peak) in più rispetto al valore medio di potenza continua (RMS) di cui è capace.

In altre parole per riprodurre bene il segnale musicale è necessario avere 20 dB di cosiddetta "Headroom", capacità di consentire la riproduzione dei segnali di picco contenuti nella musica senza alterarli o distorcerli.

E' stato trovato che questi 20dB di picco sono il valore adeguato a contenere le variazioni di dinamica, nella stragrande maggioranza dei generi musicali, rispetto al valore RMS (Leq è la media dei valori RMS) del loro contenuto energetico medio.

Purtroppo non esiste una formula che traduca questo valore di picco in un corrispondente LAsmax, valore massimo rilevato con costante di tempo Slow, per il fatto che i brani musicali sono troppo diversi tra loro per distribuzione energetica spettrale e temporale.

Quindi non è possibile fare una semplice conversione per appurare se il valore LAsmax ammesso dalla legge, 102 dB (da raggiungersi in pochi anni come prevede la nuova bozza) sia congruo rispetto al valore LAeq massimo consentito di 95 dB, rispetto alla capacità dinamica necessaria per riprodurre musica, come più sopra ho descritto.

In altre parole 7 dB, (102-95 = 7) misurati con costante di tempo Slow e pesatura A, si equivalgono dal punto di vista energetico ai 20 dB di picco necessari ?

Certamente no !

Certamente il differenziale di 7 dB è insufficiente per una corretta riproduzione del segnale musicale !

La prova delle mie affermazioni, che non può essere supportata, come più sopra ho cercato di spiegare, da un semplice calcolo di conversione, emerge in modo relativamente facile misurando direttamente il valore di tale differenziale.

Ovviamente la misura andrebbe ripetuta per tutti i diversi generi musicali, in modo da individuare con certezza un valore Lsmax equivalente ad un valore di 20 dB Peak, ma questo richiederebbe molto tempo e pazienza che io non ho.

Ho pensato quindi di effettuare la misura su un solo brano da discoteca, che certamente non possiede la dinamica tipica della musica Classica, ma che non è nemmeno tra quelli troppo piatti rispetto alle variazioni di ampiezza, convinto che anche in questo genere musicale le variazioni sono comunque più alte in valore, rispetto al differenziale che la bozza del futuro decreto o lo stesso decreto attualmente in vigore dal 18 Settembre 1997 ammette.

Nel grafico le curve rappresentano la risposta spettrale, integrata a terzi d'ottava con pesatura A, dello stesso brano, registrato due volte e memorizzata in modo di misura LAeq, curva di minor ampiezza, e modo di misura LAsmax, curva di livello più alto.

I valori a sinistra del grafico, riportati nella banda Full, sono invece a larga banda con pesatura A, come un tipico fonometro integratore li rileverebbe; il livello della registrazione del brano è stato scelto per ottenere un livello LAeq entro 95 dB.

Dai valori misurati appare evidente che il differenziale tra LAeq e LAsmax di questo brano musicale è di circa 13 dB, valore ben più alto di quello che la legge vorrebbe concedere.

Questo prova che, se già occorrono ben 13 LAsmax per riprodurre la dinamica non eccessiva di un brano da discoteca, non è assolutamente pensabile che soltanto 7/8 LAsmax possano bastare, magari anche a rispettare la dinamica ben più alta di altri generi musicali.

Rispettare i limiti di legge con questo brano significa o comprimere fortemente la dinamica alterando il segnale musicale, oppure tenere un valore di soli 89 LAeq, che francamente, è un valore inaccettabile, considerando come già sia molto basso il valore di 95 LAeq per un segnale musicale.

Molto ancora ci sarebbe da argomentare contro le carenze tecniche del decreto in vigore o della bozza di modifica attuale, il cui testo è di gran lunga peggiorativo, ma poiché lo spazio ed il tempo sono tiranni, cercherò di trarre qualche conclusione da quanto sopra ho cercato di esporre, rinnovando l'invito all'approfondimento della materia per coloro che dovranno prendere o in ogni caso influenzare le decisioni del legislatore, avvertendoli che nessuno riuscirà a rispettare un legge tanto sbagliata come quella attualmente in vigore o tantomeno come quella che la bozza prefigura.

A) E' noto, e provato ormai da decenni, che l'eventuale perdita permanente dell'udito, oltre che dall'età, può derivare da un'esposizione al rumore prolungata nel tempo e misurata in LEP,T

( esposizione corrispondente all'accumulo di più LAeq,T. Ad esempio LEP,day indica l'accumulo dei valori LAeq giornalieri , LEP,week dei valori LEP,day di tutti i giorni della settimana ecc.)

B) Non superando livelli distruttivi per il timpano (oltre 140 dB SPL), elevati valori di picco del suono, specificatamente presenti nella musica, per loro caratteristica di durata rispetto all'evento musicale, non hanno un contenuto energetico sufficiente ad influenzare il livello d'esposizione medio LAeq, non partecipando affatto, o comunque in modo non misurabile quindi, alla perdita permanente dell'udito, ma tutt'al più contribuendo a provocare la cosiddetta "TTS" Temporary Treshold Shift, innalzamento temporaneo della soglia d'udito.

C) Non è corretto da nessun punto di vista, tantomeno da quello prettamente tecnico, utilizzare a salvaguardia dell'udito dall'ascolto della musica, regole, le cui metodologie d'applicazione sono state sviluppate e sperimentate in decenni soltanto per tipologie di suoni o rumori come quelli industriali, in tutto assolutamente diversi dal segnale musicale. Persino la pesatura A è solo un compromesso tecnico con poco senso, se applicata ad un evento musicale per simulare la reale sensazione uditiva dal punto di vista del livello in funzione della frequenza. Essa, infatti, è una correzione statica applicata ad un evento sonoro altamente dinamico.

La musica, infatti, presenta forti fluttuazioni di spettro oltre che d'ampiezza, al contrario del rumore che, singolarmente, presenta sempre lo stesso spettro, pur variando in livello e in tipologia. Servono quindi nuove metodologie di misura, o l'adattamento di quelle esistenti, per capire quanto la musica realmente possa contribuire alla perdita d'udito.

D) Per le ragioni descritte, tra le innumerevoli che ancora si potrebbero elencare, il limite di 95 LAeq riferito al periodo d'esposizione della durata di un evento sonoro, sia esso una serata in discoteca o un concerto ecc., è troppo basso perché consenta il fine dell'evento, in altre parole il giusto coinvolgimento emotivo del pubblico partecipante.

Io credo che 100/103 LAeq di esposizione per due/tre ore, corrispondano ad un valore ragionevole ed equilibrato, come tanti altri autori indicano, avendo studiato il fenomeno dell'ipoacusia da musica senza il forte limite dell'utilizzo di metodologie d'indagine non pertinenti.

E) Indipendentemente dal livello LAeq, che il legislatore alla fine dovesse decidere di adottare come limite massimo ammissibile, è assolutamente indispensabile che sia elevato il valore LAsmax differenziale ad almeno 12 dB (meglio 15 dB), allo scopo di evitare un comportamento troppo anomalo dell'impianto d'amplificazione, che addirittura influenzerebbe il livello d'esposizione LAeq facendone aumentare l'effetto negativo sulla persona. Infatti, un troppo piccolo differenziale, come quello attualmente previsto dalla legge e dalla nuova bozza, a disposizione come "Headroom" per la riproduzione dei picchi presenti nel segnale musicale, costringerebbe ad inserire nella catena di amplificazione un compressore/limitatore, che dovendo contenere il valore massimo di picco, elevato in assoluto, in un valore ben più piccolo, lavorerebbe costantemente in pesante limitazione, aggiungendo al segnale la propria distorsione.

Ricordo, per l'ennesima volta, che un suono distorto anche di livello relativamente contenuto, è percepito molto più negativamente dal sistema orecchio / cervello e provoca effetti più deleteri sull'udito, che lo stesso suono a livello molto più alto ma senza la presenza d'alcuna distorsione.

Il suono distorto, oltre ad essere fortemente sgradevole, tende a possedere l'energia tipica dell'onda quadra, che rappresenta la forma d'onda nota appunto per il maggior contenuto energetico.

In conclusione mi auguro che il nuovo decreto, se mai dovesse essere varato, trovi veramente una formulazione in sintonia con il nobile scopo che si prefigge:

proteggere l'udito da ipoacusia anticipata, soprattutto nei giovani,

e trovi quindi, per i suo ritrovato equilibrio, tanti sostenitori pronti ad applicarlo con l'intento preciso di combattere ed eliminare eccessi ed abusi (certamente presenti in larga misura), ma non la musica ed il ballo, svaghi innocenti ed indispensabili, oltre che motivi d'aggregazione, per gli stessi giovani, cui questa società non offre nemmeno il posto di lavoro.

 

Ben venga quindi, per il vantaggio di tutti, compreso i titolari dei locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, l'installazione d'apparecchiature automatiche di controllo e monitoraggio per l'eliminazione di questi eccessi ed abusi, sempre in agguato in un settore trasgressivo per definizione, ma che le regole e i limiti non travalichino questo scopo, perché se così accadesse (come purtroppo la scarsa conoscenza delle cose sembra portare il legislatore a far accadere) proprio le esagerazioni e gli abusi prenderebbero il sopravvento per la "legge" universale del "Tanto peggio, Tanto meglio".